Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione.
I recenti decreti emanati per l’emergenza Covid-19 hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di altre casistiche.
Lavoratori con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ
I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Chi rientra in questi criteri può beneficiare della moratoria per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.
Lavoratori AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% a causa della riduzione o dell’interruzione dell’attività per l’emergenza coronavirus possono accedere al “Fondo Gasparrini” e richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi.
Sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi. Non è necessario presentare l’ISEE.
Sempre per nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.”
Le BCC possono prevedere ulteriori misure di sostegno.
Contatta la tua filiale per saperne di più.
Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.
Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:
L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).
Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.
A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:
Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.
Risposte alle domande più frequenti (aggiornate al 27 aprile 2020).
Domanda di accesso al fondo mutui prima casa
Modulistica ed elenco documenti per CIG ordinaria
Modulistica ed elenco documenti per CIG in deroga
I lavoratori autonomi e i professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti. Maggiori dettagli nella sezione Sostegno a famiglie.
Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.
Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:
L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).
Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.
A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:
Il DL Liquidità (DL. n. 23 del 08-04-2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’obiettivo è consentire alle imprese di accedere a nuova liquidità grazie alla garanzia del Fondo per poter sostenere i costi del personale, il capitale circolante e per preservare gli investimenti.
L’articolo 13 del testo abroga l’articolo 49 del “Cura Italia”.
Soggetti beneficiari:
Dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 sono in vigore le seguenti misure:
Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo garantito massimo è fino a 800.000 euro.
L’importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro.
La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità di ciascuna Banca.
Per tutte le imprese, anche di grandi dimensioni, le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano già completamente esaurito la loro quota di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto “Liquidità”, al fine di agevolare l’accesso al credito, ha previsto la concessione di una garanzia da parte di SACE sui finanziamenti bancari.
Condizioni di applicazione della garanzia SACE fino al 31 dicembre 2020:
Copertura della garanzia:
La concessione del credito sarà sempre subordinata alla valutazione della situazione del cliente da parte della banca.
Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese (compresi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA) possono beneficiare delle seguenti agevolazioni.
Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che i contratti di credito a revoca in essere non siano revocati fino al 30 settembre 2020.
Fino a quella data, non saranno revocati:
Finanziamenti non rateali.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data:
Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:
Confidi e altre garanzie
Le garanzie accessorie ai finanziamenti, anche prestate da Confidi sono prorogate automaticamente allo stesso modo del finanziamento per i finanziamenti a termine sia a rimborso rateale che non.
Leggi il decreto (art. 56 "Cura Italia") per approfondire tutte le misure
Sei un’impresa cliente di Iccrea BancaImpresa?
Visita www.iccreabancaimpresa.it per scaricare la modulistica e conoscere le modalità di inviare la richiesta e beneficiare della moratoria.
Sei un’impresa cliente di BCC Lease?
Visita www.bcclease.it per capire come richiedere la sospensione del pagamento dei canoni di leasing finanziario o di finanziamento finalizzato, in scadenza prima del 30/09/2020.
Per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus ma che non rientrano tra quelle che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI sono allo studio apposite forme di agevolazione con garanzia statale per il tramite della Cassa Depositi e Presiti.
I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso alla garanzia saranno fissati con un apposito decreto interministeriale.
Leggi il decreto (art. 57 "Cura Italia") per approfondire
Microcredito
Per gli operatori di microcredito, il Decreto “Liquidità” (art. 13) conferma:
Fondo centrale di garanzia per le PMI
Le nuove regole e condizioni previste fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI, come modificate dall’art. 13 del Decreto “Liquidità”, si estendono, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA.
PAC.
Possibilità di aumentare dal 50 al 70% l’anticipo spettante alle imprese che hanno diritto ad accedere ai contributi.
Leggi il decreto (art.78 del "Cura Italia") per approfondire
Accordo ABI - imprese in ripresa
Per favorire l’accesso agevolato alle linee di credito a breve termine da parte delle imprese impattate dall’emergenza, l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” (accordo per il credito 2019) è estesa ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.
Il pacchetto “Imprese in Ripresa 2.0” consente di:
Possono beneficiarne le microimprese e le piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che abbiano subito danni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La sospensione del pagamento della quota capitale e l’allungamento del piano di ammortamento si applicano a:
Non si applicano a: i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle facilitazioni della specie connesse ex lege in via generale).
Periodo massimo di allungamento del piano di ammortamento e di proroga delle scadenze:
Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.
Risposte alle domande più frequenti (aggiornate al 27 aprile 2020).
Scarica il PDF
Modulo richiesta finanziamenti fino a 25mila euro
Richiesta sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese
Richiesta di proroga delle anticipazioni
Informativa riepilogativa alla clientela
Modulistica ed elenco documenti per CIG ordinaria
Modulistica ed elenco documenti per CIG in deroga
Per approfondire
Cos’è “Garanzia Italia” di SACE
Cos’è il Fondo centrale di garanzia per le PMI
Leggi le FAQ CIG sul sito del Ministero del Lavoro