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L’Italia ha recepito a luglio 2015 la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, operativa dall'anno 2016, con la quale viene istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Per i creditori di una banca le novità sono rilevanti: in caso di dissesto finanziario, viene introdotta la “compartecipazione” degli investitori ed, in ultima ipotesi, dei correntisti per pagare parte del debito della banca, evitando il possibile conseguente fallimento.
Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che, in caso di rischio o dissesto di un istituto di credito, consente alle autorità di risoluzione di disporre quelle attività necessarie per recuperare risorse o per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un adeguato patrimonio e a mantenere la fiducia del mercato (con la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni).
Il “bail-in” pertanto consente alla banca di continuare ad operare anche in caso di crisi o dissesto.
I depositi, fino a 100.000 euro a persona, sono protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti ed esclusi dal rischio di bail-in. Questa forma di protezione tutela le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito ed i certificati di deposito.
Riepiloghiamo, in ordine gerarchico, gli strumenti soggetti a bail-in: azioni e strumenti di capitale; titoli subordinati; obbligazioni e altre passività ammissibili; depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e giuridiche (nella parte eccedente i 100.000 euro). Sono espressamente esclusi i depositi garantiti dal Fondo di Garanzia. Inoltre, tale categoria è gerarchicamente l’ultima ad essere chiamata in causa. Le banche sono tenute ad informare i clienti in maniera trasparente sulla collocazione di titoli, con particolare rilievo per quelli subordinati.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
Per approfondimenti consulare il documento Banca d'Italia Che_cosa_cambia_nella_gestione_delle_crisi_bancarie
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